La gratitudine è un sentimento dal grande potere terapeutico. Vediamo cos'è, perché è necessaria e come svilupparla.
Lo psicologo è un professionista della salute che utilizza specifici metodi e tecniche al fine di risolvere un problema presentato da un committente.
Possiede competenze per lavorare in moltissimi ambiti di vita degli individui, ad esempio: crescita personale, benessere psicofisico, clinico, sociale, lavorativo etc.
La legge n. 56 emanata nel 1989 ha definito e regolamentato la professione dello Psicologo, fino a quel momento presente sul mercato senza uno specifico riconoscimento legale.
L’articolo 1 della legge definisce concretamente la professione dello Psicologo, che
“comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Gli Strumenti conoscitivi sono i modelli concettuali con cui lo Psicologo interpreta i fatti che incontra nella sua professione: i comportamenti, le emozioni e i pensieri delle persone. I modelli concettuali sono vari e diversi e sono influenzati dalle scuole di pensiero cui lo Psicologo aderisce, ma sono estremamente utili.
Gli Strumenti di intervento dello Psicologo sono basati sulla parola e sulla relazione, come ad esempio il colloquio, il sostegno empatico, il training autogeno, la formazione, l’ipnosi.
L’attività di Prevenzione è rivolta a impedire la manifestazione, o a ridurre la probabilità di insorgenza di una situazione problematica.
La Diagnosi psicologica è effettuata tramite l’utilizzo di strumenti di valutazione, quali i test, i questionari e il colloquio clinico, per individuare la presenza di eventuali disturbi mentali.
Le Attività di abilitazione-riabilitazione sono le attività terapeutiche che gli Psicologi mettono in atto per aiutare le persone che stanno attraversando dei momenti di difficoltà esistenziale. Con abilitazione si intende l’acquisizione di un’abilità mai posseduta prima. Con riabilitazione si intende il recupero di una funzione compromessa.
Il Sostegno psicologico non consiste nel promuovere il cambiamento di una persona, ma nell’aiutare la persona a mantenere l’impegno richiestogli nell’intero arco di vita per conservare il suo attuale livello di salute. Lo Psicologo sostiene stimolando le persone a utilizzare le proprie capacità, affinché si attivino e facciano fronte alla situazione problematica in modo costruttivo.
Lo psicologo si rivolge alla singola Persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, e lavora anche con e negli organismi sociali (scuole, aziende e ospedali) e le comunità (comunità psicoterapeutiche, comunità per tossicodipendenti, case di riposo per anziani).
L’articolo 2 stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo, che sono: essere laureato in Psicologia, aver svolto un tirocinio professionale, aver superato l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
L’articolo 3 afferma che l’attività di Psicoterapia può essere svolta solo dagli Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tale fine riconosciuti.
Gli articoli dal 4 al 28 riguardano l’istituzione e il funzionamento dell’Albo professionale e dell’Ordine degli Psicologi – che è l’organizzazione predisposta a mantenere l’Albo professionale. L’Ordine è strutturato in Consigli, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che svolgono le attività pratiche di manutenzione dell’Albo: verificano i requisiti degli iscritti all’Albo, esaminano le nuove domande dei candidati, cancellano le iscrizioni quando occorre, infliggono le sanzioni disciplinari.
La psicologia è una professione sanitaria, come ratificato dall’articolo 29 che recita: “Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi”.
Il resto del testo di legge – gli articoli dal 30 al 36 –riguarda argomenti di minore importanza in materia di equipollenza dei titoli di laurea esteri e di procedure per l’avviamento dell’Albo e dei Consigli.
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